Art. 5 — Consiglio di amministrazione del personale dei segretari comunali - Composizione

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Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale ha sede presso il Ministero dell'interno ed e' costituito come segue: del direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente; del capo del personale dei segretari comunali e provinciali; del capo della divisione cui e' affidato il servizio relativo agli affari comunali e provinciali presso la direzione generale dell'Amministrazione civile; di un sindaco di Comune cui sia assegnato un segretario generale; di un segretario generale comunale di 1ª o 2ª classe. Il sindaco ed il segretario generale sono nominati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto si procede alla nomina, quali supplenti, di un sindaco di un Comune cui sia assegnato un segretario generale, di un segretario generale di 1ª o 2ª classe e di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 60. Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario. I Consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le Prefetture e sono costituiti come segue: del prefetto, presidente; del vice-prefetto vicario; del consigliere di prefettura addetto al servizio; di un sindaco e di un segretario di Comuni della Provincia, nominati al principio di ogni anno con decreto del prefetto. Con lo stesso decreto vengono nominati un sindaco ed un segretario comunale quali supplenti, nonche' un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, quale segretario. I membri di diritto dei Consigli di amministrazione, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetta di farne le veci. Per la validita' delle adunanze dei Consigli di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente; in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 21 dicembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;748~art5 · fonte del testo

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