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Il contributo annuo previsto dall'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, viene elevato a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ed a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero degli affari esteri. All'onere conseguente all'attuazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio 1961-62, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili e, per l'esercizio 1962-63, mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 29 novembre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-05;1607~art2 · fonte del testo

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