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L'art. 24 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento e' sostituito dal seguente: "La presente legge avra' effetto per dieci esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1954-55. "Per far fronte all'onere derivante dalla concessione del contributi ai sensi dei precedenti titoli II e III e' autorizzata la spesa di lire 74.750.000.000 da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1963-64, secondo la ripartizione seguente: lire 7.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55; lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56; lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57; lire 9.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58; lire 10.000.000.000 per l'eserc. finanziario 1958-59; lire 10.000.000.000 per l'eserc. finanziario 1959-60; lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61; lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62; lire 7.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63; lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64. "Gli impegni assunti in forza della presente legge verranno ripartiti e contenuti in misura non eccedente l'ammontare delle singole quote di autorizzazioni annuali di cui al precedente comma in relazione al presumibile sviluppo dei lavori per le unita' ammesse ai benefici. "Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi sulle autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente potranno essere utilizzate negli esercizi successivi entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. "Per i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione puo' essere utilizzata una somma non superiore a un decimo degli indicati stanziamenti. "Con appositi articoli delle leggi di approvazione degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e della marina mercantile per gli esercizi suddetti sara' autorizzato l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui all'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147. "Per l'esercizio finanziario 1954-55 e' autorizzata la spesa di lire 250.000.000 per l'applicazione dell'art. 2 della presente legge e per gli apprestamenti difensivi di cui al comma precedente".

Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 1 maggio 1958

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