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Nell'art. 85, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;295~art8 · fonte del testo

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