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L'articolo 6 della legge 11 gennaio 1967, n. 1, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge il Ministero della sanita' corrisponde nel mese di gennaio, mediante ordinativi emessi in favore dei consorzi provinciali antitubercolari, un contributo calcolato sulle somme pagate nell'anno precedente del 2 per cento sull'importo delle somme pagate fino a lire 100 milioni, dell'1,50 per cento per le somme eccedenti tale cifra fino a lire 250 milioni e dell'1 per cento per le somme erogate oltre tale importo. La spesa di cui al precedente comma grava sul capitolo relativo agli assegni da corrispondere ai sensi della presente legge".

Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-02-21;87~art3 · fonte del testo

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