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Gli articoli 4 e 5 della legge 11 gennaio 1967, n. 1, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 4. - I consorzi provinciali antitubercolari, sulla base delle domande degli interessati, compilano gli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalla presente legge. Gli uffici dei medici provinciali - anche a seguito di accertamenti sulla effettiva consistenza numerica dei ricoverati presso i luoghi di cura, siano essi gestiti da enti pubblici che da privati - effettuano il riscontro degli elenchi e li restituiscono vistati ai consorzi con le proprie determinazioni. Avverso il diniego di corresponsione delle prestazioni economiche o delle maggiorazioni e' ammessa opposizione da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione effettuata dai consorzi provinciali antitubercolari, ai comitati provinciali per l'assistenza e la beneficenza territorialmente competenti". "Art. 5. - Alla corresponsione delle prestazioni economiche di cui alla presente legge provvedono i consorzi provinciali antitubercolari delle province in cui e' ubicato il luogo di cura, secondo le norme di cui al successivo articolo 7-bis. Dette prestazioni e relative maggiorazioni sono esenti da imposte e tasse presenti e future".

Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-02-21;87~art1 · fonte del testo

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