L'articolo 7 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - Il riscontro della regolarita' amministrativa e contabile della gestione dell'Istituto e' effettuato da un collegio di revisori nominato dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile e composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero della difesa, ed uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, su designazione delle amministrazioni interessate. Il collegio dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere riconfermati. Ai revisori e' attribuito un compenso annuo la cui misura sara' stabilita, per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri della marina mercantile e del tesoro".

Testo vigente dal 21 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-03-21;176~art2 · fonte del testo

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