L'articolo 5 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - Il Consiglio direttivo e' nominato con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed e' composto:

  • a)del presidente dell'Istituto;
  • b)del direttore generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa;
  • c)del presidente del comitato progetti navi del Ministero della difesa;
  • d)dell'ufficiale generale coordinatore dei progetti del comitato progetti navi del Ministero della difesa;
  • e)del direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
  • f)dell'ispettore generale capo dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
  • g)del presidente del Registro navale italiano;
  • h)di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
  • i)del direttore dell'Istituto, il quale riveste anche le funzioni di segretario del consiglio;
  • l)di un rappresentante nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'istituto con il contributo annuo previsto dall'articolo 8;
  • m)di un rappresentante nominato dal Ministro per la marina mercantile su designazione delle societa' armatoriali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo previsto dall'articolo 8;
  • n)di un rappresentante del personale impiegatizio e di un rappresentante del personale operaio dell'Istituto, eletti dal personale medesimo. I membri di cui alle lettere h), l), m) ed n) durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando sia presente almeno la meta' dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la difesa e del Ministro per la marina mercantile. Il consiglio direttivo, per giustificati motivi, puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile. In tal caso con lo stesso decreto sara' nominato, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto".

Testo vigente dal 21 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-03-21;176~art1 · fonte del testo

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