Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1965 al 25 novembre 1973. Leggi il testo vigente →

Agli Ispettori del lavoro e agli ufficiali di vigilanza addetti ai servizi ispettivi compete una indennita' mensile di vigilanza, non pensionabile, nella misura indicata dalla tabella E, allegata alla presente legge. Nelle posizioni di stato, nelle quali gli assegni non vengono corrisposti agli impiegati o vengono ridotti, l'indennita' di vigilanza non viene corrisposta o viene ridotta nella stessa misura. L'indennita', di vigilanza decorre dal 1 febbraio 1961.1a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749

1a

Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) la modifica dell'indennita' mensile di vigilanza di cui al presente art. 9.

Testo in vigore dal 24 luglio 1965 al 25 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1961 al 24 luglio 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749

    Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) la modifica dell'indennita' mensile di vigilanza di cui al presente art. 9.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-07-22;628~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari