L'Ispettorato del lavoro e' costituito da:

  • a)ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello;
  • b)Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;
  • c)un Ispettorato medico centrale. La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro. Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalita' occorrenti per l'attuazione di tali direttive. Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sara' provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale. Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali, salvo quanto e' disposto dal settimo comma del presente articolo. Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente. Per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' disporre con suo decreto l'istituzione in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto. L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di cui al successivo articolo 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il capo dell'ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrita' del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti puo' essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.7
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

7

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (in S.O. n. 142 relativo alla G.U. 05/08/2009, n. 180) ha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera d-bis)) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: [...] d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628".

Testo vigente dal 20 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 20 agosto 2009.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (in S.O. n. 142 relativo alla G.U. 05/08/2009, n. 180) ha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera d-bis)) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: [...] d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-07-22;628~art3 · fonte del testo

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