Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1987 al 1 gennaio 1993. 207 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'articolo 25 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Motoveicoli). - 1. I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in:
tolto: a) motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;
tolto: b) motocarri; veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
tolto: c) motoveicoli a tre ruote per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;
tolto: d) motoveicoli a tre ruote per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'articolo 26;
tolto: e) quadricicli a motore; veicoli a quattro ruote, destinati al trasporto di persone, al trasporto di cose, al trasporto promiscuo di persone e di cose, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi 550 chilogrammi e capaci di sviluppare su strada piana una velocita' massima fino a 80 chilometri/ora. 2. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. 3. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo' eccedere 2.500 chilogrammi".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1987-02-14;37~art2 · fonte del testo
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