L'articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 88. - Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:

  • a)ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;
  • b)a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;
  • c)ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;
  • d)a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;
  • e)a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere piu' proficuo l'esercizio venatorio;
  • f)ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio".

Testo vigente dal 15 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art36 · fonte del testo

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