L'articolo 36 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 36. - E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo nei casi previsti dagli articoli 24 e 25. Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole e il ritiro puo' avvenire sino a due ore dopo il tramonto. E' pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 e da lire 20.000 a lire 160.000 quando si tratta di selvaggina stanziale protetta. La pena e' raddoppiata quando, nel caso di caccia notturna, essa sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In questo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellagione per un periodo da tre a cinque anni. Nelle ore notturne di cui al primo comma e' altresi' vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000".

Testo vigente dal 15 settembre 1967

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art11 · fonte del testo

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