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L'art. 3, comma primo, del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, e' sostituito dal seguente: "La determinazione del valore dell'aeromobile agli effetti della concessione del premio e' fatta tenendo conto unicamente del valore della cellula, del motore e degli strumenti di bordo essenziali per il volo normale dell'aeromobile, nonche' delle eventuali installazioni di apparecchi radioelettrici, con esclusione di ogni altra installazione accessoria".

Testo in vigore dal 16 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-12-23;1299~art3 · fonte del testo

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