Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1965 al 1 gennaio 1989. Leggi il testo vigente →

[1]Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 e l'articolo 7 della legge febbraio 1956, n. 43.

[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 11 marzo 1965

[4]SARAGAT

[5]MORO - MATTARELLA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo in vigore dal 24 marzo 1965 al 1 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-11;169~art2 · fonte del testo

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