Dopo l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, e' aggiunto il seguente: "Art. 5-bis. - Il Ministro della marina mercantile, in caso di gravi irregolarita' nel funzionamento del Fondo, puo' nominare, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, un commissario straordinario che esercita le funzioni che spettano al presidente e al comitato di amministrazione. Al commissario straordinario spetta lo stesso trattamento economico previsto per il presidente, che viene posto a carico del bilancio del Fondo. La gestione commissariale puo', in caso di necessita', essere prorogata per non piu' di sei mesi".

Testo vigente dal 20 agosto 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-13;469~art10 · fonte del testo

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