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All'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi: "A garanzia dei crediti concessi in applicazione della presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti puo' convenirsi altresi' privilegio, con il grado indicalo all'art. 2778, n. 3, del Codice civile, sulle scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse. Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non e' apponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751, n. 4, del Codice civile, per retribuzioni ed indennita', relative a prestazioni di lavoro subordinato".

Testo in vigore dal 17 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1524~art5 · fonte del testo

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