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L'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal seguente: "Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

  • a)le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
  • b)l'Istituto centrale delle banche popolari;
  • c)l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
  • d)la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie".

Testo in vigore dal 17 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008

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