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L'orario di servizio del personale dell'Istituto e' fissato in 40 ore settimanali, con un massimo di otto ore lavorative giornaliere. Su proposta del direttore dell'Istituto, il comitato amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Istituto, determina l'orario di lavoro giornaliero in relazione alle esigenze del servizio ed alla necessita' di consentire l'espletamento delle attivita' continuative e dei turni.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art53 · fonte del testo

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