Articolo abrogato dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.
Abrogato dal 31 luglio 2010
Articolo abrogato dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.
Abrogato dal 31 luglio 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 2001 al 31 luglio 2010. 174 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, prevista dalla legge 2 aprile 1958, numero 322, si effettua, per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e per gli iscritti agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, pure per i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento, purche' si tratti di periodi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato e a condizione che tali periodi non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione predetta. Per gli iscritti agli Istituti di previdenza detta posizione assicurativa si costituisce anche per i servizi militari riscattati; per il personale civile dipendente (la Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'istituto postelegrafonici la posizione assicurativa sopra menzionata si costituisce altresi' per i servizi militari resi in costanza di un rapporto di impiego civile di ruolo o militare di carriera e sempreche' i servizi stessi non siano gia' valutati dallo Istituto nazionale della previdenza sociale in base alla norme generali sull'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art40 · fonte del testo
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