Nel caso previsto dal comma primo dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la cessazione dal servizio reso per almeno un anno compiuto con continuazione di iscrizione o con reiscrizione avvenga nelle condizioni richieste per il diritto alla pensione diretta o indiretta di privilegio, la parte aggiuntiva di pensione e' computata con la maggiorazione di un decimo ed e' riversibile in base alle norme delle rispettive Casse facenti parte degli Istituti di previdenza in vigore per le pensioni di privilegio.

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art4 · fonte del testo

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