Per i servizi resi con iscrizione facoltativa alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, ai sanitari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per i quali gli ordinamenti delle rispettive Casse prevedano il concorso dell'Ente nel pagamento dei contributi, in nessun caso e' ammesso ne' in forma, obbligatoria, ne' in forma volontaria, il versamento dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art17 · fonte del testo

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