Gli asili d'infanzia eretti in enti morali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o se riunite in un'unica amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo annuo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 700.000 non sono obbligati ad iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate le proprie rispettive categorie di personale assunto a partire dalla data di pubblicazione della presente legge in poi. Tale personale ha facolta' di iscriversi alla rispettiva Cassa corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art37 · fonte del testo

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