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L'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, 6 sostituito dal seguente: "Sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, anche se rispondenti alle definizioni ed ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi dalla vitis vinifera, eccezion fatta per i mosti ed i vini provenienti da determinati vitigni ibridi la cui coltivazione potra' essere consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in relazione alle particolari condizioni ambientali di alcune zone ed alle caratteristiche intrinseche dei vitigni stessi".

Testo in vigore dal 22 aprile 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-04-06;207~art1 · fonte del testo

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