Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1982 al 1 gennaio 1993. 374 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'articolo 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole. - Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'articolo 32 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 29, il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non puo' eccedere 50 quintali se a un asse, 80 quintali se a 2 assi e 100 quintali se a tre o piu' assi. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a 3 o piu' assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore a un metro e 20 centimetri, i pesi complessivi di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 60 quintali, 140 quintali, 200 quintali. Il peso massimo sull'asse piu' caricato non puo' superare 100 quintali; quello su due assi contigui a distanza inferiore a metri uno e 20 centimetri non puo' superare 110 quintali e, se a distanza non inferiore a metri uno e 20 centimetri, 140 quintali. Il peso complessivo delle macchine agricole cingolate non puo' eccedere 160 quintali. Le macchine agricole che, per necessita' funzionali, hanno limiti di sagoma o di peso eccedenti quelli stabiliti, debbono essere munite per circolare su strada, della speciale autorizzazione prevista dall'articolo 10. Chiunque circoli su strada con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma e/o di peso stabiliti e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque circoli su strada con una macchina agricola eccezionale, senza osservare le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circoli su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con se' l'autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 30 APRILE 1992, N. 285

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-02-10;38~art9 · fonte del testo

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