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L'articolo 32 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dalla legge 15 febbraio 1974, n. 38, e dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 313, e' sostituito dal seguente: "Sagoma limite. - Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani e' consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30. La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati a un asse, 12 metri per i veicoli isolati a due o piu' assi. La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 12,50. La carrozzeria della caravan non deve eccedere in lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle auto-caravan non puo' eccedere per il veicolo isolato, a due o piu' assi, metri 8. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e i filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di metri 18. Le estremita' del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo. Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri. Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma o di lunghezza stabiliti dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1982 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-02-10;38~art5 · fonte del testo

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