Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma nono, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (T.U. norme sulla circolazione stradale), così come sostituito dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982 n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della l. 27 novembre 1980 n. 815, concernenti i pesi e le misure dei veicoli), soll…
Art. 3 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 12 Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1982 al 1 gennaio 1993. 696 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dalla legge 5 maggio 1976, n. 313, e' sostituito dal seguente: "Trasporti di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi. - I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare il peso complessivo indicato sul documento di circolazione. Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore, di oltre il 5 per cento, a quello indicato nel documento di circolazione, quando detto peso e' superiore ai 100 quintali, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
tolto: a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera i 10 quintali;
tolto: b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera i 20 quintali;
tolto: c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera i 30 quintali;
tolto: d) da lire quattrocentomila a lire un milione e seicentomila, se l'eccedenza supera i 30 quintali. Chiunque circoli con un autotreno la cui motrice e/o rimorchio risulti di peso complessivo superiore di oltre il 5 per cento a quello indicato sulla carta di circolazione ovvero con l'autotreno avente un peso complessivo superiore a quello indicato sulla carta di circolazione della motrice, e' soggetto alla sanzione amministrativa, indipendentemente da quanto previsto al secondo comma, misurando la eccedenza nel peso complessivo dell'autotreno e nel peso rimorchiabile della motrice. Chiunque circoli con un autoarticolato o autosnodato che superi di oltre il 5 per cento il peso complessivo a pieno carico consentito per il complesso, e' soggetto ad una unica sanzione amministrativa commisurata come previsto nel secondo comma. Per i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 100 quintali, le sanzioni amministrative previste nel secondo comma sono applicabili allorche' la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure superi il 30 per cento del peso complessivo. Se si tratta di motoveicoli le sanzioni amministrative sono ridotte alla meta'. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione, ovvero venga comunque superato il peso massimo complessivo indicato nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento ai pesi massimi relativi a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 33. Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano sulle eccedenze di peso rispetto al peso complessivo indicato dalla carta di circolazione senza la franchigia del 5 per cento. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Accertata l'eccedenza di peso, la continuazione del viaggio e' subordinata al versamento della somma corrispondente alla sanzione amministrativa nella misura minima prevista e, qualora l'eccedenza superi il 10 per cento del peso complessivo a pieno carico indicato nel documento di circolazione, anche alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo i pesi complessivi indicati nelle carte di circolazione, nonche' i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati al quintale superiore. Il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a stabilire le modalita' per l'accertamento del peso complessivo del singolo veicolo. L'articolo 555 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' abrogato. Ai veicoli immatricolati all'estero, qualora superino i pesi complessivi indicati nel documento di circolazione del Paese di origine di oltre il 5 per cento, si applicano le stesse sanzioni amministrative previste dal presente articolo; la sanzione deve essere versata al momento della contestazione e comunque prima che il veicolo lasci il territorio nazionale. In ogni caso e nel rispetto di quanto sopra stabilito, non e' ammessa per tali veicoli la circolazione a pesi superiori a quelli massimi di cui all'articolo 33, a meno che trattasi di trasporti eccezionali autorizzati a norma dell'articolo 10".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-02-10;38~art12 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.