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Quando il provvedimento che infligge una sanzione disciplinare all'ufficiale o al sottufficiale in servizio permanente o al vicebrigadiere o militare di truppa in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, sia annullato in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facolta' dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro sessanta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che accoglie il ricorso straordinario. Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non puo' essere rinnovato.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;37~art5 · fonte del testo

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