Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facolta' per i Comuni, forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, e' prorogato al 31 dicembre 1957.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1357~art2 · fonte del testo

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