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Gli allievi che abbiano conseguito l'idoneita' di cui all'articolo 2, secondo comma, saranno iscritti in apposito elenco tenuto dal veterinario della provincia nella quale esplicheranno la loro attivita', sotto la sorveglianza del suddetto veterinario. Per la tenuta dell'elenco medesimo il veterinario provinciale sentira' il parere della commissione zootecnica provinciale.

Testo in vigore dal 26 marzo 1974 al 28 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-03-11;74~art4 · fonte del testo

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