Di questo articolo Normattiva, da cui prendiamo i testi, nei suoi dati aperti riporta solo la rubrica: il testo non c'è ancora.
Testo vigente dal 13 febbraio 1991
Di questo articolo Normattiva, da cui prendiamo i testi, nei suoi dati aperti riporta solo la rubrica: il testo non c'è ancora.
Testo vigente dal 13 febbraio 1991
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1974 al 13 febbraio 1991. 44 parole tolte in 3 capoversi.
tolto: Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:
tolto: a) da veterinari;
tolto: b) da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi del seguente articolo 2, e comunque operanti alle dipendenze di un impianto di fecondazione artificiale.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-03-11;74~art1 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.