Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 1975 al 22 dicembre 2008. 156 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per la realizzazione delle opere comprese nel programma di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli enti indicati nell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, anche per la parte eccedente gli importi gia' ammessi ai benefici della predetta legge, i contributi previsti dall'articolo stesso, senza i limiti di spesa e di popolazione ivi indicati, nella misura del 4 per cento. La misura del contributo e' elevata al 5 per cento per le opere da realizzare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera prevista nel programma di cui all'articolo 1 ed ammessa al contributo ai sensi dei precedenti commi, sono compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-05-30;574~art2 · fonte del testo
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