Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Contemporaneamente alla proposta di assicurazione gli enti assicuratori devono far dichiarare al contraente mediante apposito questionario: a) se egli abbia in corso od in attesa di perfezionamento altre assicurazioni sulla vita; b) se abbia sottoscritto altre proposte di assicurazione sulla propria vita negli ultimi sei mesi; c) se con l'assicurazione proposta egli non intenda sostituire alcune delle assicurazioni in corso; d) se egli non abbia tralasciato di pagarne i premi entro gli ultimi nove mesi precedenti la data della proposta.

[2]La proposta puo' essere accettata solo quando la risposta al questionario sia nettamente tale da escludere una distrazione.

[3]Il contraente e' responsabile dei danni che possono derivare all'Istituto assicuratore dalle dichiarazioni da lui rese, qualora queste non risultino conformi a verita'.

Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art9 · fonte del testo

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