Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1940 al 13 maggio 1955. Leggi il testo vigente →

[1]Nei casi in cui la violazione delle disposizioni sul divieto degli abbuoni sia commessa da un ente assicuratore, e' applicata a carico del suo legale rappresentante una pena pecuniaria fino al massimo di L. 10.000.

[2]Identica pena puo' essere inflitta nei casi in cui a carico dell'ente sia accertata una infrazione all'obbligo del frazionamento della provvigione.

Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 13 maggio 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art7 · fonte del testo

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