Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

La domanda per la liquidazione del risarcimento deve essere prodotta al Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) entro i termini previsti dall'art. 59 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e successive disposizioni. Per le pensioni dirette i termini decorrono dalla data dell'evento dannoso.

Testo in vigore dal 31 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-18;1196~art3 · fonte del testo

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