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[1]Gli agenti delle Ferrovie dello Stato che al decimo quinto giorno dopo la pubblicazione della presente legge, hanno raggiunto i limiti di eta' e di servizio per conseguire titolo al collocamento a riposo ai sensi dell'art. 83, commi a), b) e c) del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, e successive modificazioni, hanno il diritto, esteso anche ai loro eredi, di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso dei contributi rilasciati a favore del fondo di garanzia per le cessioni, in precedenza, a norma dell'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, e dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1922-I, n. 1682, e successivamente, a norma dell'art. 1 della presente legge, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione ai sensi delle dette leggi del 1908 e del 1910 e delle ulteriori disposizioni modificative od aggiuntive.
[2]Tale restituzione avviene senza interessi.
[3]L'azione per detto rimborso si prescrive trascorsi due anni a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a San Rossore, addi' 4 luglio 1941-XIX
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Host Venturi - Di Revel
[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 7 agosto 1941 al 22 dicembre 2008
