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La ritenuta del 0,50 per cento per spese di amministrazione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 1199, sull'importo lordo delle cessioni quinquennali e decennali stipulate con gli istituti di credito autorizzati, estesa al personale delle Ferrovie dello Stato con l'art. 2 del R. decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, e' riscossa insieme con le ritenute di cui al primo comma del precedente art. 2.
Testo in vigore dal 7 agosto 1941 al 22 dicembre 2008
