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[1]Le ritenute del 2 e 4 per cento a favore del fondo di garanzia di cui all'art. 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e al secondo comma dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, per le cessioni contratte dal personale delle Ferrovie dello Stato con gli istituti di credito autorizzati, sono applicate sull'importo delle cessioni a cura degli stessi istituti cessionari e versate all'Amministrazione ferroviaria.
[2]Per i mutui contratti con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1933-XI, n. 1109, le suddette ritenute sono effettuate all'atto del pagamento dei mutui stessi.
Testo in vigore dal 7 agosto 1941 al 22 dicembre 2008
