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[1]Il contributo di centesimi 10 per ogni cento lire di stipendio lordo mensile, stabilite dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1556, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 4, in luogo di quello di centesimi 12 stabilito dal R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, e' rilasciato anche dal personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato a favore del proprio fondo di garanzia per le cessioni.

[2]Sono estese al personale anzidetto le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto del citato art 3.

[3]La disposizione di cui al primo comma del presente articolo avra' effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 7 agosto 1941 al 22 dicembre 2008

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