Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I figli dei funzionari civili o militari dello Stato riconosciuti bisognosi di cure climatiche possono dall'Opera di previdenza essere inviati in colonie marine o montane, purche' il padre sia in servizio attivo di grado non superiore al 9°.

[2]Agli effetti della concessione del beneficio della cura marina o montana, di cui al comma precedente, l'Opera di previdenza prendera' gli accordi con gli enti circa le modalita' di ammissione dei fanciulli e l'ammontare della relativa spesa individuale.

[3]La somma da erogarsi per tale finalita' non deve ogni anno superare le 300 mila lire.

Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art7 · fonte del testo

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