Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'art. 3 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 34 (convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) e' modificato nel modo seguente:

[2]«L'Opera di previdenza e' autorizzata a concorrere, mediante pagamento diretto a favore della clinica ospitaliera, nella spesa che, per onorari a chirurghi e per rette di degenza, devono sostenere i funzionari civili o militari in servizio attivo per subire una grave operazione chirurgica presso una clinica ospitaliera del Regno.

[3]«Per i funzionari civili o militari i quali per comprovate esigenze del loro ufficio prestino servizio all'estero o nelle Colonie e siano costretti a subire una grave operazione chirurgica, il concorso anzidetto potra' concedersi su motivata proposta del capo dell'Amministrazione centrale dal quale dipendono, e il pagamento sara' effettuato per mezzo dell'economo-cassiere dell'Amministrazione stessa.

[4]«Ai fini del presente articolo e' considerato in attivita' di servizio il funzionario civile o militare in aspettativa per causa di provata infermita'».

Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari