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Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' inserito il seguente comma: "Ai fini dell'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovra' dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film",

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art5 · fonte del testo

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