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Per i film la cui lavorazione risulti iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione di nazionalita' italiana e' rilasciata in base agli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, per quelli che posseggano i requisiti e le condizioni prescritti dagli stessi, ed in base alle norme della presente legge per i film che posseggano i requisiti prescritti dalla medesima. Per i film stessi, le autorizzazioni preventive contemplate dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla presente legge sono sostituite da un nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri che puo' essere concesso nel corso o al termine della lavorazione del film. Gli abbuoni di cui agli articoli 12, primo comma, 14, ultimo comma, e 15, terzo e settimo comma, verranno corrisposti anche per le proiezioni di film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, effettuate nel periodo dal 1 gennaio 1956 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art41 · fonte del testo

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