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I film non nazionali, di lunghezza non inferiore ai 1200 metri, dichiarati prodotti per la gioventu', qualora posseggano i necessari requisiti artistici e tecnici, sono esentati dall'obbligo del deposito di cui all'art. 29 della presente legge.

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art31 · fonte del testo

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