Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

L'art. 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' sostituito dal seguente: "Il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, e' tenuto a consegnare gratuitamente una copia nuova alla Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale per la cinematografia. Trascorso inutilmente detto termine sara' disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore stesso non avra' ottemperato a tale onere. L'onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film. Il Centro sperimentale per la cinematografia puo' avvalersi della copia di sua spettanza per pubbliche programmazioni, limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale".

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari