Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettino, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 200 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente o dalle precedenti leggi, e' concesso un abbuono del 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Gli abbuoni contemplati nel presente articolo e nell'art. 14 della presente legge sono corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Societa' italiana autori editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore dei terzi.

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari