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[1]Ad assicurare un regolare e completo servizio di assistenza medico-chirurgica, la Giunta provinciale amministrativa puo' aumentare a congrua misura, sentito il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio comunale, la retribuzione dei medici condotti, tenuto conto delle condizioni finanziarie del Comune o Consorzio, dell'importanza dell'opera richiesta al medico e di tutte le altre fonti di reddito professionale al medico stesso. Eguale facolta', circa alla misura dell'indennita' da corrispondersi all'ufficiale sanitario, avra' la Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio comunale.

[2]Da queste deliberazioni della Giunta amministrativa e' sempre pero' data facolta' di ricorso da parte dei Comuni al Consiglio superiore di santta'.

Testo in vigore dal 7 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-02-25;57~art8 · fonte del testo

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