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[1]Nei Comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri e' disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno diritto alla stabilita' dell'ufficio e dello stipendio nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 della presente legge. Essi dovranno essere nominati nei modi e con le forme prescritte dall'articolo 4 per i medici condotti comunali: ed in caso di licenziamento spettera' loro il diritto di ricorso alla Giunta provinciale amministrativa nei casi e modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 6.

[2]Il diritto alla stabilita' dell'ufficio e dello stipendio sara' mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dell'istituzione di pubblica beneficenza sia avocato al Comune.

Testo in vigore dal 7 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-02-25;57~art7 · fonte del testo

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