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[1]I Comuni sono tenuti, oltre all'assistenza sanitaria dentro e fuori dell'abitato, a somministrare gratuitamente ai poveri anche i medicinali, se ed in quanto a tale somministrazione non sia gia' provveduto o non si debba provvedere da Opere pie, o con altri mezzi o in virtu' di altre leggi.
[2]Il regolamento stabilira' le norme ed i limiti di tale somministrazione.
Testo in vigore dal 7 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
