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[1]Per i medici condotti comunali e per quelli delle Opere pie che fanno servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri, se alla data della presente legge non hanno ancora acquistato il diritto alla stabilita' dell'ufficio, i due anni di prova si computano dall'epoca dell'assunzione in servizio.
[2]Il licenziamento in questo caso deve deliberarsi nei modi indicati nella prima parte dell'articolo 6.
Testo in vigore dal 7 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
